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LA COSTITUZIONE
E' la legge più importante dello stato, è composta da 139 articoli+ 18 disposizioni finali e transitorie.
Fu approvata il 22 Dicembre 1947, promulgata il 27 Dicembre, entrò in vigore il 1 Gennaio 1948 approvata dall'assemblea costituente organo che fu eletto a suffragio universale il 2 Giugno 1946 giorno in cui vi fu il referendum per decidere la forma di governo tra Monarchia e Repubblica.
Struttura della costituzione.
Dall'articolo 1 all'articolo 12: principi fondamentali.
Dall'articolo 13-54 prima parte diritti e doveri dei cittadini, dall'articolo 55-139 seconda parte della costituzione: organizzazione dello stato.
Le caratteristiche della costituzione vigente si comprendono paragonandole a quelle dello stato Albertino.
Lo stato Albertino non fu chiamato costituzione, perchè il termine costituzione sembrava troppo rivoluzionario per quei tempi.
1 Ottriata: Lo statuto Albertino è ottriato perchè fu concesso il 4 Marzo 1861 da Carlo Alberto ai sudditi del regno di Sardegna, ed esteso al resto d'Italia con L'unità d'Italia.
2 Scritta: Sia lo statuto che la costituzione sono scritte in quanto non consuetudinarie.
1 Deliberata: La costituzione vigente è deliberata per frutto di una votazione.
3 Breve: Lo statuto è breve non per il numero degli articoli, ma perchè riconosceva poche libertà civili, la costituzione è lunga in quanto riconosce tutti i diritti dei cittadini sia civili che sociali che economici e politici.
3 Flessibile: Lo statuto è flessibile, perchè poteva essere cambiato con una semplice legge ordinaria, mentre la costituzione è rigida perchè modificabile solo con legge costituzionale.
4 Liberale: Perché rispecchia lo stato di all'ora in cui esisteva già la separazione dei poteri ma con ampia partecipazione dei poteri mentre la costituzione è democratica perché la sovranità appartiene al popolo che lo esercita tramite i propri rappresentanti eletti a suffragio universale.
La costituzione è composita in quanto è il risultato delle differenti ideologie politiche dei componenti dell'assemblea costituente
Art. 1.
L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, un'attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa'.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti non, richiedono procedimento di revisione costituzionale. (1)
(1) I Patti Lateranensi sono stati modificati dall'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. (1)
(1) A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe "intese" intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunita' ebraiche, e piu' di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (1)
(1) A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), "l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio".
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad uno ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Parlamento
Il governo, il presidente della repubblica, la magistratura e la corte costituzionale
parlamento:Organo legislativo dello stato(approva le leggi) leggi ordinarie e costituzionali formato da 2 camere: camera dei deputati senato della repubblica.
Bicameralismo: due camere,stesse funzioni e stessi poteri. Cambia solo la composizione, C.deputati da 630 deputati c. senatori da 315 più a vitab
Di cosa si parla nella prima parte della Costituzione?
Dei principi fondamentali: i valori su cui si fonda lo stato. Noi abbiamo visto I primi tre principi di Democrazia, Pluralismo e libertà.
Casa si parla nella seconda parte della Costituzione?
Dell'Ordinamento della Repubblica.
Cosa si intende per ordinamento della repubblica?
Si intendono i poteri dello stato e come lo stato esercita i suoi poteri.
Quali sono i poteri dello Stato?
Sono tre:
legislativo (è esercitato dal parlamento) fare le leggi
esecutivo (è esercitato dal governo)
giudiziario ( magistratura: i giudici)
Cosa è il parlamento?
E' un'assemblea eletta dal popolo a suffragio universale. Ha il compito di approvare le leggi e ha sede a Roma. Il nostro è un sistema bicamerale perfetto perché è composto da due gruppi che hanno lo stesso potere e sono indipendenti.
Il parlamento italiano è formato da due CAMERE: camera dei deputati e senato della repubblica.
La camera dei deputati ha sede a Roma, a Montecitorio, è composta da 630 deputati eletti dal popolo.
Il Senato della Repubblica ha sede a Roma, a Palazzo Madama, è composto da 315 senatori eletti dal popolo più i senatori a vita che sono: gli ex presidenti della repubblica e i 5 senatori scelti dal PdR tra persone importanti.
Cosa è l'elettorato?
L'elettorato è di due tipi: attivo e passivo
attivo: tutti quelli che possono votare (che sono cittadini italiani e sono maggiorenni)
passivo: tutti quelli che si possono candidare
Per la Camera l'elettorato attivo è a 18 anni e quello passivo a 25
per il Senato quello attivo è a 25 e quello passivo a 40
LA MAGISTRATURA
.le funzione giurisdizionale
La magistratura è un insieme di soggetti che esercitano le funzioni giudiziarie , è una delle funzioni più importanti del nostro stato.
I giudici hanno il dovere di far eseguire le leggi hai cittadini che non la rispettano.
.i magistrati
i magistrati sono solo soggetti soltanto alla legge e nessun altro potere
Il consiglio superiore della magistratura deve garantire l'autonomia è l'indipendenza
hai magistrati, per diventare magistrati si fa un concorso pubblico.
.I principi generali del'ordinamento giudiziario
l'ordinamento giudiziario italiano è basato su alcuni principi fondamentali che
sono:
la plurita dei gradi di giurisdizione
l'indipendenza del giudice
il giudice naturale
il diritto alla difesa
l'obbligo della motivazione .
.la competenza del giudice
la competenza del giudice si riferisce alle cause che può trattare sono:
competenza per valore
competenza per materia
competenza per territorio
la competenza del giudice è di grande importanza perché può essere scelto in parti
civili o in parti penale.
tre rami della funzione giurisdizionale
la giurisdizione civile: si occupa delle controversie tra privati cittadini
la giurisdizione penale:accerta l'esistenza dei reati e punisce i trasgressori applicando delle sanzione
la giurisdizione amministrativa: accerta la legalità degli atti pubblica amministrazione
.la giurisdizone civile
sono gli organi competenti che sono:
giudice di pace
tribunale
corte d'appello
corte di cassazione.
.la giurisdizione penale
sono organi di competenti sono:
giudice di pace
tribunale
corte d'assise
corte d'appello
corte d'assise d'appello
corte di cassazione.
.la magistratura amministrativa
gli organi della magistratura amministrativa sono:
tribunale amministrativi regionali
consiglio di stato
corte dei conti
commissioni tributarie
. il consiglio superiore della magistratura
è un organo collegiale composto da 27 membri di cui 3 membri di diritto, 16 sono magistrati
elletti dai magistrati ordinari è 8 sono eletti dal parlamento in seduta comune .durano in carica 4 anni e non possono essere rieletti.