Gli assegni sono titoli di credito che vengono emessi dalle banche e che le banche si impegnano a pagare alla presentazione.

Il titolo di credito è un documento che attesta un diritto a ricevere la prestazione in esso contenuta e che legittima il possessore a farla valere direttamente o a cederla a terzi.

Soggetti coinvolti nell'assegno:
1 traente: è il titolare del conto corrente dal quale vengono presi i fondi
2 beneficiario: è colui che si presenta allo sportello munito dell'assegno
3 trattario(banca)

Il traente è provvisto di un blocchetto di assegni.

il blocchetto è composto da 2 parti:
1 la madre è il talloncino che rimane attaccato all'assegno
2 la figlia che è l'assegno vero e proprio

 

L'assegno deve contenere obbligatoriamente il nome della banca che deve pagare, il luogo è la data di immissione, l'importo in cifre e in lettere, la firma del traente e la clausola non trasferibile.

 

 

 

L'assegno è un titolo di credito a vista mediante il quale un soggetto (traente), che dispone di fondi in conto corrente presso una banca, ordina alla banca stessa (trattario) di pagare a vista una certa somma a favore proprio o di un altro soggetto (beneficiario).

 

Traente-emittente: emette l'assegno e impartisce l'ordine di pagamento alla banca presso la quale è titolare di un conto corrente

Trattario: rappresentato dalla banca designata ad effettuare il pagamento (banca trassata)

Beneficiario: a favore del quale l'assegno viene emesso

 

 

 Per poter emettere un assegno bancario occorre:

1) essere in rapporto di conto corrente con una banca. Il c/c bancario è aperto con un contratto scritto che impegna la banca a eseguire con diligenza le operazioni ordinate dal cliente;

2) avere l'autorizzazione della banca ad emettere assegni; il rapporto di conto corrente viene completato legalmente dalla "convenzione di assegno", che consiste appunto nell'autorizzazione a emettere assegni;

3) disporre sul proprio conto di somme di denaro sufficienti a coprirlo (provvista), derivanti da precedenti depositi o da un prestito ottenuto dalla banca.

La "convenzione di assegno" si perfeziona con il rilascio di un libretto di assegni (carnet) che il cliente può compilare solo nei limiti delle somme a disposizione sul c/c bancario. I libretti di assegni sono composti da dieci o venti foglietti, formati da due parti denominate "madre" e "figlia".

La madre: è un talloncino che rimane unito al libretto e la cui compilazione non è obbligtoria; serve al traente per annotarvi la somma precedentemente disponibile sul conto, l'importo e gli estremi dell'assegno e la somma residua rimasta disponibile.

La figlia: è l'assegno bancario vero e proprio che viene staccato e consegnato al beneficiario.

 

La legge cambiaria stabilisce che ogni assegno bancario deve contenere:

1) la denominazione di assegno bancario indicata sul modulo di assegno e nella lingua in cui è redatto;

2) l'ordine incondizionato di pagare a vista una somma determinata

3) l'importo da pagare espresso sia in cifre sia in lettere indicando sempre due decimali, anche se si tratta di due zeri;ad esempio: in cifre euro 105,00 e in lettere euro centocinque/00;

4) il nome della banca designata a pagare (banca trattaria)

5) l'indicazione del luogo di pagamento (che è la sede, filiale o agenzia della banca presso la quale è aperto il c/c di colui che emette l'assegno)

6) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno è emesso (la data è importante anche per quanto concerne il pagamento dell'assegno, che deve essere presentato per l'incasso entro 8 giorni se pagabile sulla piazza di emissione o entro 15 giorni se pagabile fuori piazza; decorsi tali termini, per gli assegni non pagati non è più consentito redigere l'atto di protesto e il traente può ordinare alla banca di non pagare; in mancanza di tale ordine la banca può pagare anche se sono decorsi i termini prima indicati);

7) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (si tratta della firma del traente, che deve essere autografa e corrispondere a quella depsoitata presso la banca in occasione dell'apertura del rapporto di conto corrente).

Dopo aver visto che cosa deve contenere un assegno bancario, risulta agevole compilare un assegno. Vediamo insieme come procedere, ricordando che la denominazione dell'assegno deve essere nella lingua in cui viene redatto, e bisogna avere l'ordine incondizionato di pagare dato alla banca.

 

 

 

 

  1. Il luogo di emissione. E' un requisito formale che assume importanza in relazione al luogo in cui ha sede la banca. Se il luogo di emissione e la medesima località dell'agenzia bancaria coincidono, la presentazione dell'assegno dovrà avvenire entro 8 giorni dalla data di emissione; se le località non coincidono i termini salgono a 15 giorni.
  2. Data di emissione: E' un campo obbligatorio. Se viene indicata una data successiva al giorno in cui è emesso, l'assegno si dice post-datato, ma la post datazione è considerata illecito fiscale, a meno che questa non sia giustificata dal tempo necessario a far pervenire l'assegno al beneficiario. E' ammessa una post-datazione di 4 giorni.
  3. L'importo in cifre: Nel caso in cui la cifra sia intera, si scriverà ad esempio "534,00". Nel caso invece in cui non sia intera, la si dovrà scrivere "534,71".
  4. L'importo in lettere: In caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere, prevale sempre la cifra in lettere. L'assegno è comunque valido anche se l'importo è indicato una sola volta o per due volte entrambe in cifre o lettere. Riproponendo l'esempio di prima, l'importo in lettere sarà "cinquecentotrentaquattro no cent" oppure "cinquecentotrentaquattro/00", nel caso in cui l'importo sia intero. In caso di cifra non intera "cinquecentotrentaquattrosettantunocent" oppure "cinquecentotrentaquattro/71".
  5. Il beneficiario: è colui al quale viene pagato l'assegno. 
  6. La sottoscrizione dell'emittente: è la firma autografata che deve corrispondere a quella depositata in banca.

 

 

Il beneficiario può presentare l'assegno all'incasso:

1. presso la dipendenza della banca trattaria dove l'emittente ha il conto corrente; in tal caso la banca verifica che la firma sia autentica e che l'assegno sia coperto, ossia che ci siano in fondi disponibili;

2. presso una banca diversa, generalmente la banca dove lui stesso è titolare di un conto corrente; in tal caso l'istituto incaricato del pagamento negozia l'assegno e, grazie ai rapporti di corrispondenza tra banche, accredita in c/c l'importo "salvo buon fine", cioè a condizione che lo stesso venga regolarmente pagato.

Quando l'assegno è a vuoto, in altre parole quando è stato emesso per un importo che non risulta in tutto o in parte disponibile sul conto corrente aperto presso la banca, il possessore dell'assegno si vede rifiutare il pagamento da parte della stessa banca.

Poiché l'assegno bancario è un titolo di credito esecutivo, il beneficiario, dopo la solenne constatazione del mancato pagamento mediante il protesto effettuato da un pubblico ufficiale (che viene reso pubblico attraverso il Registro informatico dei protesti tenuto dalla Camera di Commercio), può esercitare l'azione di regressocontro l'emittente oppure contro gli eventuali giranti.

L'azione di regresso viene esercitata per recuperare coattivamente il credito e si svolge, come per le cambiali, in tre fasi: 1) precetto, 2) pignoramento dei beni, 3) vendita giudiziale dei beni pignorati.

Per poter esercitare l'azione di regresso è necessario che l'assegno bancario sia stato presentato per il pagamento entro i termini stabiliti dalla legge (vale a dire entro otto giorni se l'assegno è pagabile nello sesso Comune in cui è stato emesso o entro quindici giorni se pagabile in Comune diverso) e che il rifiuto di pagamento da parte della banca sia stato constatato mediante atto di protesto.

Gli assegni sono titoli di credito che vengono emessi dalle banche e che le banche si impegnano a pagare alla presentazione.

 

Il titolo di credito è un documento che attesta un diritto a ricevere la prestazione in esso contenuta e che legittima il possessore a farla valere direttamente o a cederla a terzi.

 

Soggetti coinvolti nell'assegno:
1 traente: è il titolare del conto corrente dal quale vengono presi i fondi
2 beneficiario: è colui che si presenta allo sportello munito dell'assegno
3 trattario(banca)

 

Il traente è provvisto di un blocchetto di assegni, il blocchetto è composto da 2 parti:
1 la madre è il talloncino che rimane attaccato all'assegno
2 la figlia che è l'assegno vero e proprio
L'assegno deve contenere obbligatoriamente il nome della banca che deve pagare, il luogo è la data di immissione, l'importo in cifre e in lettere, la firma del traente e la clausola non trasferibile