D.O.P. E I.G.P.
Denominazione di origine protetta
Si intende per «denominazione d'origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
Il marchio DOP
La denominazione di origine protetta, meglio nota con l'acronimo DOP, è un
marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall'Unione europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono
essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti.
L'ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche
ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo,
artigianalità, savoir-faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.
Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione. Il
rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.
Per distinguere, anche visivamente, i prodotti DOP da quelli IGP, i colori del relativo marchio sono stati cambiati da giallo-blu a giallo-rosso.
Procedura per il riconoscimento della DOP:
Ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, «per beneficiare di una denominazione d'origine protetta, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare».
Ai sensi dell'art. 5, «la domanda di registrazione può essere presentata
esclusivamente da un’associazione».
Il secondo periodo dell'art. 5 fornisce la definizione di «associazione», stabilendo che «Ai fini del presente regolamento si intende per «associazione» qualsiasi
organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione. Una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all’articolo 16, lettera c) [del regolamento (CE) n. 510/2006]».
L'associazione può presentare la domanda di registrazione solo per i prodotti
agricoli o alimentari che essa stessa produce od elabora. La domanda di
registrazione della DOP è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la
zona geografica.
La domanda di registrazione comprende il nome e l'indirizzo dell’associazione
richiedente, il disciplinare previsto dall'art. 4, il «documento unico» recante gli
elementi principali del disciplinare e la descrizione del legame del prodotto con
l'ambiente geografico o con l'origine geografica.
Lo Stato membro esamina la domanda di registrazione per stabilire se sia
giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regolamento. Qualora si ritenga che
i requisiti del regolamento siano soddisfatti, lo Stato adotta una decisione
favorevole e trasmette alla Commissione europea la documentazione per la
decisione definitiva.
Dalla data di presentazione della domanda alla Commissione
europea, lo Stato membro può accordare alla denominazione, in via transitoria, una protezione. Tale protezione cesserà successivamente a decorrere dalla data di adozione della decisione sulla registrazione.
Denominazione d’origine e indicazione geografica
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «denominazione d'origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: —originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e —la cui produzione,trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata; b)
«indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi
eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
—come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e —del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e —la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. »
Il marchio IGP:
Il termine indicazione geografica protetta, meglio noto con l'acronimo IGP, indica
un marchio di origine che viene attribuito dall'Unione Europea a quei prodotti
agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata.
Per ottenere la IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.
I prodotti DOP e IGP vengono suddivisi nei seguenti settori:
• Vini
• Aceti (diversi dagli aceti di vino)
• Altri prodotti (spezie ecc.)
• Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari, ad
eccezione del burro, ecc.)
• Carni
• Formaggi
• Oli di oliva
• Oli essenziali
• Ortofrutticoli e cereali
• Pesci, molluschi, crostacei freschi
• Preparazioni di carni
• Prodotti di panetteria
I marchi europei dei prodotti: DOP, IGP
Il marchio DOP viene assegnato a prodotti agricoli e ad alimenti le cui caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono
prodotti.
Le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono realizzarsi in un'area geografica delimitata attenendosi a un disciplinare di produzione (Reg. CEE 2081/92).
Sono prodotti DOP:
Olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" (Reg CEE 123/97). Caratteristiche :
tre menzioni geografiche: "Riviera dei Fiori" "Riviera del Ponente Savonese" "Riviera di Levante"
prima dop in Italia riconosciuta con estensione territoriale regionale
prima dop in Italia con adozione di un sistema di controllo pubblico
Basilico genovese. Caratteristiche:
varietà con qualità aromatiche uniche
adozione di un sistema di controllo pubblico
I prodotti liguri in attesa di riconoscimento dop:
Dop Salame genovese (Orero e Sant'Olcese)
Dop Mitili del Golfo della Spezia
Dop Formaggetta e Zuncò Savonesi
I prodotti a marchio DOP(Denominazione di Origine Controllata) e a marchio IGP(Indicazione Geografica Tipica) sono queI prodotti agricoli alimentari la cui caratteristica peculiare deriva dalla zona geografica di produzione e dai processi unici di trasformazione e lavorazione che in quel determinato territorio vengono portati avanti secondo la tradizione. Ciò determina un prodotto unico e inimitabile nel sapore, gusto e colore per ogni zona produttiva.
Il marchio IGP viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine
geografica, e almeno una fase del processo produttivo (produzione, trasformazione, elaborazione) avviene in quella particolare area.
Tutte le fasi comunque devono seguire le regole del disciplinare di produzione (Reg. CEE 2081/92).
Sono prodotti IGP della Liguria:
Acciughe sotto sale del mar Ligure, il cui disciplinare di produzione è stato pubblicato su G.U. n. 219/2008
Focaccia col formaggio di Recco, di riconoscimento è recente (dicembre 2012). Il testo consolidato del disciplinare di produzione è in esame dell'UE ed è consultabile sul sito delle politiche agricole.
Sono in attesa di riconoscimento:
Igp fiori di Sanremo -disciplinare definito nel giugno 2002, in attesa della pubblica audizione
Igp zucchino trombetta
Igp asparago violetto
Igp carciofo spinoso d'Albenga
Igp pomodoro cuore di bue
Igp pesto genovese
Igp canastreletto di Torriglia
Igp amaretto di Sassello
Igp albicocca di Valleggia
esiste un lungo elenco di tutti i prodotti DOP e IGP, ai sensi del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, aggiornato al 22 luglio 2014.
Lo si può trovare al seguente link:
http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotti_DOP,_IGP,_STG_e_IG_italiani